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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.26. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.26.

  Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.