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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.1007. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.1007.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Con decreti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso nei Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi, ai sensi dell'articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell’ autonomia.

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

  3-bis. Le Istituzioni Scolastiche, afferenti al medesimo albo territoriale, costituiscono apposita rete finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali e alla gestione di funzioni e attività amministrative. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana apposite linee guida per la definizione delle convenzioni che dovranno disciplinare:
   a) principi per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale che dovranno conformarsi alle norme antidiscriminatorie sul lavoro per l'assegnazione di incarichi ai docenti afferenti all'albo territoriale;
   b) criteri e modalità per l'attribuzioni di incarichi su insegnamenti opzionali o specialistici o di coordinamento e progettazione a docenti di una Istituzione Scolastica in altra o altre Istituzioni Scolastiche della rete;
   c) piani di formazione del personale;
   d) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
   e) forme e modalità per la pubblicità delle decisioni assunte, e dei rendiconti delle attività svolte;
   f) principi di governance della rete.

  3-ter. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle singole istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse al servizio dell'istituzione, le competenze in materia di cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche, trattamento di quiescenza e di previdenza, progressioni e ricostruzione di carriera, liquidazione di trattamento di fine rapporto del personale della scuola sono assegnati alle reti.

  3-quater. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali, sentiti i competenti organi regionali e le rappresentanze dei Comuni, definiscono l'ampiezza degli albi territoriali in relazione alla:
   a) popolazione scolastica con attenzione alle situazioni territoriali specifiche e motivate;
   b) vicinorietà delle Istituzioni Scolastiche;
   c) caratteristiche geografiche del territorio, che dovrà considerare la specificità delle aree interne montane e delle piccole isole.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma. Sono iscritti agli albi territoriali i docenti degli organici provinciali che al i settembre 2015 risultano sopranumerari.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: al comma 3-bis;
   al comma 4, sostituire le parole: l'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa con le seguenti: l'organico dell'autonomia;
   abrogare in fine le parole da: dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, fino alla fine del periodo;
   all'articolo 7 sopprimere il comma 4.