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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
6.02000.

  1. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005.
  2. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è sostenuta e razionalizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997. Al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi con la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto delle norme di cui al presente Capo, al Capo III, articolo 10, al Capo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16 e al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

Il Relatore