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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano).

  1. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
  2. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  3. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, le materie su cui vertono gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e le relative prove sono annualmente determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 60 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento.
  Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine, la formazione nella madre lingua e l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.
  5. La Provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
  L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.
  6. La Provincia autonoma di Bolzano stabilisce i programmi di esame, le tabelle di valutazione dei titoli e le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed  ! ovvero dei corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento del personale docente.
  7. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento esclusivamente nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.