Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) «All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «, il bando dispone che una quota dei posti,» inserire le seguenti: «non superiore al 50 per cento»;
b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione ai soggetti già vincitori di concorso, agli idonei di concorsi a posti di dirigente scolastico sottoposti ad annullamento giurisdizionale, e a quelli che hanno avuto la conferma di incarichi di presidenza è concessa la possibilità di essere ammessi in sovrannumero direttamente al corso-concorso di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Diversamente, i soggetti che hanno un contenzioso pendente avverso le prove di concorsi a posti di dirigente scolastico banditi entro la data del primo gennaio 2011, nonché avverso la rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, accedono alle prove scritte del concorso di ammissione alla prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».