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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.303. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
21.303.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento in ruolo per l'accesso alla professione di insegnante nella scuola secondaria in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, aperto ai giovani più preparati e interessati dal punto di vista disciplinare e didattico, adeguato alle modalità di accesso al pubblico impiego e alla mobilità dei lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea come sancita dai trattati e dagli indirizzi comunitari in materia, mediante:
    1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale e le procedure di reclutamento dei professori, sia la formazione in servizio di cui all'articolo 10, comma 4, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e alle scuole, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata e di reciproco interesse, favorendo anche lo svolgimento di attività di ricerca da parte degli insegnanti;
    2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali annuali per l'assunzione di professori nella scuola secondaria statale con contratto retribuito a tempo determinato di formazione e apprendistato professionale; l'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso, purché abbiano maturato, all'interno del corso di laurea o di diploma accademico, ovvero con ulteriori studi universitari o accademici, almeno 36 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche;
    3) il completamento della formazione iniziale degli insegnanti assunti secondo le procedure di cui al n.2) tramite:
   i. il conseguimento di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; il corso di specializzazione è destinato a completare la preparazione in campo didattico, pedagogico e scolastico degli iscritti;
   ii. nei due anni successivi, l'effettuazione di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso scuole o reti di scuole;
    4) la trasformazione, al termine del triennio, del contratto a tempo determinato di formazione e apprendistato professionale in contratto a tempo indeterminato di professione a condizione che abbia esito positivo la valutazione da parte del sistema scolastico regionale dell'attività svolta dall'interessato;
    5) la previsione che il superamento del concorso di cui al n. 2, del conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3 e la valutazione positiva di cui al numero 4, divengano gradualmente l'unico percorso per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione di supplenze;
    6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei professori e le norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
    7) la graduale abolizione del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali e la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al n. 3, punto i), costituisca il titolo necessario di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole paritarie per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, fermo restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e della legge 18 luglio 2003, n. 186.»