Al comma 2, dopo la seguente lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) riordino delle disposizioni relative al personale ATA al fine di assicurare la parità di trattamento economico e giuridico su tutto il territorio nazionale, tenendo conto della necessità di valutare l'anzianità di servizio maturato presso gli end locali o gli altri enti pubblici. A tal fine, prevedere che al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sia riconosciuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124.