Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
6-bis. La previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;