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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.08. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
20.08.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istruzione degli adulti: nuovi assetti organizzativi e didattici).

  1. Per sostenere e favorire – nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla Legge 92/12 – la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei neet, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta con proprio decreto un Piano di Azione per l'Innovazione Dell'Istruzione degli Adulti che prevede la realizzazione – a decorrere dall'a.s. 2015/2016 – delle azioni finalizzate a:
   a) sviluppare, consolidare, potenziare e aggiornare le competenze del personale scolastico – richieste ai vari livelli – per sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12 con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Rete Territoriale di Servizio; Centro di attività di ricerca sperimentazione e sviluppo; Commissione per la definizione del patto formativo individuale; progettazione per unità di apprendimento; percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena;
   b) sostenere e favorire la progettazione e l'applicazione degli strumenti di flessibilità, di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 con particolare riferimento a quello ivi previsto alla lettera c), nonché la costituzione, presso i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a realizzare la «fruizione a distanza», di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 secondo parametri di alta professionalità individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto;
   c) ampliare e potenziare l'offerta formativa prevista dai nuovi assetti organizzativi e didattici delineati dal decreto del Presidente della Repubblica 263/12, in modo da promuovere il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 e altre tipologie di percorsi formativi, nonché con i percorsi di istruzione e formazione professionale e realizzare progetti integrati con la collaborazione di altre agenzie formative pubbliche e private, anche per valorizzare l'alternanza scuola-lavoro nei CPIA;
   d) sostenere e favorire il ruolo strategico dei CPIA per la costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente di cui alla Legge 92/2012, riconosciuto nell'Accordo siglato in CU il 10 luglio 2014, fermo restando la possibilità di concludere convenzioni con le regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, in modo da sviluppare e potenziare partenariati con gli attori delle reti territoriali per l'apprendimento individuati nella citata Legge 92/2012;

  2. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 la parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Azione per l'Innovazione Dell'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo..., legge ... finanziate, secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti con la parte di Fondo di cui al comma 1».
  3. Il MIUR, in collaborazione rispettivamente con l'INDIRE e l'INVALSI, avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di istruzione degli adulti, come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 al fine di garantire il miglioramento della qualità, l'innovazione permanente e l'aggiornamento dei percorsi medesimi; il monitoraggio e la valutazione devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
  4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 è così sostituito: «A partire dall'a.s. 2016/2017, i Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni da adottare con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti».
  5. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 è abrogata la lettera b); conseguentemente la successiva lettera c) è sostituita con la lettera b).
  6. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12 alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando la competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, i suddetti percorsi sono progettati e realizzati sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10».
  7. Al comma 1 dell'articolo 4 della Legge 53/03 dopo le parole «in alternanza scuola-lavoro» sono inserite le seguenti: «e agli adulti iscritti ai percorsi di istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263/12».
  8. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 440/97 dopo le parole: «alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica» sono inserite le seguenti: «al potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA».
  9. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/13 dopo le parole: «sistema educativo di istruzione e formazione» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il sistema di istruzione degli adulti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263/12».
  10. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge 111/11 è inserita la seguente lettera: a-bis) I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento dei titoli previsti in esito ai percorsi di istruzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 263/12.