stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.23. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
19.23.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, con le seguenti 554,18 milioni nell'anno 2015, 1.863,35 milioni nell'anno 2016, 1.875,70 milioni nell'anno 2017, 1.919,60 milioni nell'anno 2018, 1.961,20 milioni nell'anno 2019»;
   b) all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle medesime tipologie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.