Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le risorse della quota a gestione statale relativa all'edilizia scolastica dell'otto per mille, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.