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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.20. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
19.20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea del comma i dell'articolo 3, le parole da: «articolo 14» fino a: «142» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19, comma 1 , lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
   b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – (Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi). – 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, per consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, a decorrere dall'anno 2015, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.
  2. Per l'inserimento nei piani di cui al comma 1, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al citato comma 1, domanda alle regioni territorialmente competenti.
  3. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 1 e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
  5. Per le finalità di cui alla presente norma, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  6. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono a includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie»;
   c) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fìscali). – 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e a residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2015-2017, le regioni interessate, anche in ragione delle domande presentate dagli enti locali per la predisposizione dei piani triennali di cui all'articolo 4, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385. Ai sensi dell'articolo i, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali per 80 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.

  Art. 4-ter.(Interventi per adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico). Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24. novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 201 5, da destinare a interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, qualora indispensabili per sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità»;
   d) l'articolo 5 è abrogato;
   e) all'articolo 6:
    1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I competenti uffici e i servizi statistico e informatico operanti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di supporto all'Osservatorio, ai tini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, opera presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di due unità»;
   f) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    2) al comma 2, le parole: «Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti:

  «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo unico per l'edilizia di cui al comma 5 dell'articolo 4 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015»;
   g) l'articolo 1 0 è sostituito dal seguente:

  «Art. 10. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 4-ter e 7, pari a 551 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede tramite le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di interessi passivi, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.
  5. All'alinea del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «10, commi i e» sono sostituite dalle seguenti: «10, comma 3»;
   b) dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 4-bis della legge 11 gennaio 1996, n. 23;».

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
  7. I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-septies e 4-octies dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 1 , sono abrogati.
  2. L'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 20 1 2. n. 3 5, e successive modificazioni, è abrogato.
  8. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detrazioni fiscali e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche».