Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
(Buono scuola).
Agli studenti iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, è riconosciuto un corrispettivo economico definito «buono scuola». L'ammontare del buono scuola è determinato in misura proporzionale alla fascia di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo i parametri previsti dalla seguente tabella.
ISEE | Scuola primaria | Scuola secondaria di primo grado | Scuola secondaria di secondo grado |
0-8.000 | euro 700 | euro 1.600 | euro 2.000 |
8.001-16.000 | euro 600 | euro 1.300 | euro 1.600 |
16.001-28.000 | euro 450 | euro 1.100 | euro 1.400 |
23.001-38.000 | euro 300 | euro 1.000 | euro 1.300 |