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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.1010. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
17.1010.

  Al comma 1, nella lettera e-bis) dopo le parole: per alunno o studente aggiungere le seguenti: nonché le spese sostenute per la frequenza della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 800 euro ad alunno o studente. Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso, sostituire le parole: «a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «a 3.080 milioni di euro nel 2016, a 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a 3.086,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.126,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.050 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.062,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.105,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.145,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».