Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:
«e-bis) le spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore, per ogni alunno o studente, a:
400 euro, per le scuole dell'infanzia;
600 euro per le scuole dell'obbligo;
800 euro per le scuole secondarie superiori;
Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;»
Conseguentemente: all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso, sostituire le parole:
«3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede», con le seguenti: «, a 3.80 milioni di euro per l'anno 2016, a 3.120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a 3.156,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.196,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.120 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.132,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.175,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.215,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;
b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2016 e a 120 milioni a decorre dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».