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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.1002. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
17.1002.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(School bonus).

  1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

  Conseguentemente,
   all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti a 3.020 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.056,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.096,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.020 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.032,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.075,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.115,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

  Conseguentemente,
   all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 500.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.