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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.10. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
17.10.

  Al comma 1, sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:
   e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 22.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.