Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. L'articolo 1, comma 8, della legge n. 62 del 2000 va interpretato nel senso che il regime fiscale Onlus di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10.