Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Parità tra statali e paritarie in materia di accesso ai dati anagrafici della popolazione).
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1999, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».