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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.07. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
17.07.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale delle «PMI per l'alternanza formazione-lavoro» presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
  2. I requisiti a cui potranno iscriversi le imprese al registro di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.
  3. Alle PMI di cui ai commi 1 e 2, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle startup innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.