Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.