Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria).
1. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.