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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.01004. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
17.01004.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  I comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

  Conseguentemente: all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.015 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.015 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.051,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.091,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.015 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.027,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.070,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.110,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede»;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 15 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».