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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.1002. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
15.1002.

  Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.
(Cinque per mille).

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è, aggiunta la seguente: «e-bis) al sostegno dei sistema nazionale di istruzione»;
   b) dopo il comma 4-terdecies, è inserito il seguente: «4-terdecies.1. Le somme relative alla quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla finalità di cui al comma 4-novies, lettera e-bis) sono assegnate, sino a concorrenza dell'importo massimo di 50 milioni di euro annui, ai fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo tra i suddetti fondi e i criteri in base ai quali destinare le medesime risorse alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle proiezioni per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.