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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.1001. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
15.1001.

  Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.
(Cinque per mille).

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è, aggiunta la seguente: «e-bis) al sostegno del sistema nazionale di istruzione»;
   b) dopo il comma 4-terdecies, è inserito il seguente: «4-terdecies.1. Le somme relative alla quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla finalità di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), sono assegnate ai fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo tra i suddetti fondi e i criteri in base ai quali destinare le medesime risorse alle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta decorrenti dall'anno 2016.