Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche del «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44».
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera b).