All'articolo 13 sostituire le parole da: fermo restando a 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: . Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere i seguenti:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 1 milione e 32 mila euro per l'anno 2015 e 3 milioni e 96 mila euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.