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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.16. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
13.16.

  Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni).

  1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015 fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.