Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:
2. Il contingente di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il MIUR, gli uffici scolastici regionali e articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, appartenente al contingente già selezionato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e confermato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge nelle posizioni e funzioni attualmente ricoperte.