Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico) – 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».