Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 331 è aggiunto il seguente:
«331-bis. Nei confronti del personale di cui al comma 331 appartenente al comparto scuola in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o presso le sue articolazioni territoriali, l'applicazione del predetto comma 331 è sospesa fino alla conclusione della procedura comparativa finalizzata al transito nei ruoli dell'amministrazione scolastica periferica, nei limiti delle facoltà assunzionali».