Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 3-bis.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.
Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 433 annui;
b) al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 330,064 milioni.