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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.37. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
12.37.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 3-bis.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.