Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.