Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, per le carriere dei professori delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari. L'equiparazione economica e giuridica è effettuata nell'arco di 5 anni in scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è data piena attuazione al regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999».
Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole: «381, 137» con: «371, 137».