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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.1005. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
11.1005.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente).

  1. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell’ istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di potenziamento, verifica, ricerca-azione, diagnosi e interventi nell'ambito della qualità dell'insegnamento, del rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, della progettualità nella metodologia didattica utilizzata, dell'innovatività e del miglioramento complessivo della scuola.
  3. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato di autovalutazione rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti.