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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.01000. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
11.01000.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Valutazione scolastica).

  1. Al decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo»;
   b) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: «La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo»;
   c) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;
   d) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: «Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012»;
   e) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe»;
   f) il comma 3-bis è soppresso;

  2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è «non licenziato»».
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;
   b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio sintetico»;
   c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: «voto» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;
   d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, e’ espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);
   e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai lini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze»;
   f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «È abrogato l'articolo 22, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004»;
   g) sostituire il comma 6 con il seguente: «All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato»;
   h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: «ivi compresa la prova di cui al comma 4»;
   i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8.