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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.53. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
10.53.

  Al comma 3, sostituire le parole: 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015 con le seguenti: 381,137 milioni per l'esercizio 2015 e 281,137 a decorrere dall'esercizio 2016.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Cinque per mille Scuola).

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2016, in sede di dichiarazione dei redditi e fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa, di seguito denominato «5 per mille Scuola» al sostegno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
  2. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche in base alla scelta del contribuente è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni in misura proporzionale, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 20 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Per la liquidazione della quota del «5 per mille Scuola» è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.