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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Formazione in servizio del personale docente e del personale scolastico per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali).

  1. La formazione in servizio di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed è connessa allo svolgimento della funzione docente. Essa è coerente con il Piano Nazionale di formazione e il Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome e costituisce uno dei parametri della procedura di valutazione.
  2. Le finalità delle attività di formazione dei docenti sono definite da:
   a) i Piani Nazionali di Formazione triennale;
   b) i Piani di Miglioramento delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
   c) le esigenze ed i bisogni formativi individuali.

  3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i Piani Nazionali di formazione triennali per il personale docente. I Piani sono aggiornati con cadenza annuale con l'indicazione della destinazione delle risorse di cui al comma 5. I Piani contengono anche:
   a) individuazione delle aree d'intervento ritenute prioritarie in esito ai risultati del Sistema Nazionale di Valutazione;
   b) le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte a cura delle università e delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, anche nelle modalità tra pari;
   c) la definizione di criteri e dei parametri per l'attribuzione di crediti in relazione alle attività formative;
   d) la disciplina per l'accreditamento periodico dei soggetti autorizzati ad erogare attività formative al personale scolastico.

  4. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Piano Nazionale di formazione triennale, prevede, come priorità nazionali:
   a) le innovazioni metodologiche, anche attraverso il rafforzamento delle competenze digitali, della didattica progettuale, collaborativa e interdisciplinare;
   b) le competenze linguistiche anche in «Italiano Lingua 2» e l'insegnamento secondo la metodologia CLIL;
   c) l'inclusione scolastica, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

  5. All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 2015/2016, le istituzioni scolastiche definiscono le attività formative rivolte ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, coerenti con i piani degli studi personalizzati ricompresi nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nel caso di alunni con bisogni educativi speciali certificati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
  6. Tutti i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali sono tenuti a partecipare alle attività formative sulla didattica inclusiva, realizzate In collaborazione con università, centri di ricerca, entri accreditati, Centri territoriali di Supporto, Centri Territoriali per l'inclusione o da esperti segnalati anche dalle associazioni di settore che si occupano di disabilità. Tali attività rientrano nella formazione di cui al comma 1.
  7. Il personale ATA partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione su tematiche inerenti la disabilità ed altri bisogni educativi speciali nell'ambito del piano di formazione.
  8. I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative partecipano ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, sugli aspetti organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.
  9. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri e le modalità di formazione in materia di inclusione scolastica dei docenti, dei dirigenti e del personale ATA, d'intesa con le organizzazioni sindacali, prevedendo adeguate attività di certificazione, valutazione e monitoraggio.
  10. Per la creazione e il sostegno del sistema nazionale di formazione di cui ai commi 1, 2, 3 e per le attività di formazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di ero 15 milioni e a decorrere dall'anno 2016, la spesa di euro 40 milioni.