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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01002. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2015  [ apri ]
5.01002.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono destinati cento milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 5-bis, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1,18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'ar- ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.