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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.55. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
4.55.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro. Il registro è costituito d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
   a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
   b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
  8-ter. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4.55.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le piccole e medie imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro.
  8-ter. I requisiti delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro sono definiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello Sviluppo economico.
  8-quater. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.