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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.40. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
4.40.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:
   a) i progetti di «scuola aperta» mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;
   b) progetti di «scuola diffusa» finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

  8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinata al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
  8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo i della presente legge.
  8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere il seguente comma:

  3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».