Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, requisiti degli Enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi.