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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1021. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
4.1021.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti e la consapevolezza degli stessi nei confronti del proprio percorso formativo e professionale, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituiti tecnici e professionali nonché nei percorsi liceali nell'ultimo anno del percorso di studi, per una durata massima di un terzo dell'orario complessivo annuale. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi quinte attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire il pieno sviluppo personale, culturale e professionale dello studente inserito nel percorso di alternanza scuola-lavoro, lo studente individua autonomamente il soggetto ospitante del proprio percorso in un elenco costituito dagli enti pubblici e privati accreditati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo, istituito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.;
   b) sopprimere il comma 6;
   c) al comma 8, sostituire le parole da: individua le imprese a presente articolo e con le seguenti: in base alle scelte effettuate dallo studente ai sensi della comma 1-bis del presente articolo, il dirigente scolastico.