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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
4.02.
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituti Tecnici Superiori).

  3. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.
  4. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
   diploma di istruzione secondaria superiore;
   diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

  4. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
   d) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
   e) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
   f) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
   g) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
   h) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

  10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;
  11. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera «b) è aggiunta la seguente lettera: «b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011».
  12. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica»,
  13. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: «a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.».
  14. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimila bili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  15. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).

Il Relatore
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituti Tecnici Superiori).

  1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.
  2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
   diploma di istruzione secondaria superiore;
   diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  3. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
   a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
   b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
   c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
   d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
   e) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia.
  5. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011.».
  6. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica,».
  7. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: «a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.».
  8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  9. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).

Il Relatore