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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.12. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
3.12.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È istituito, nel sistema nazionale di istruzione, l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere.
  I piani dell'offerta formativa delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere promuovendo cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.
  Le tematiche a contenuto metodologico scientifico e culturale relative all'educazione di genere non costituiscono materia curricolare a se stante e sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
  Il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto nomina, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti.
  I contenuti e le modalità dell'educazione di genere saranno adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.
  Nell'ambito delle finalità indicate nel presente comma, il MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, predispone appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nell'insegnamento dell'educazione di genere che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
  Le università, nel predispone i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.
  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili e d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, l'adozione di libri di testo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria conformi alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo) e recanti la dichiarazione di adesione al medesimo codice.