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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.037. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2015  [ apri ]
3.037.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
  2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
  3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
   a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
   b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

  4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
   a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

  5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.