stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1037. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2994

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2015  [ apri ]
2.1037.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
  4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  5. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
  6. Per l'attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per le istituzioni scolastiche fra quelle di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
  7. L'ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.