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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.73. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
9.73.

  Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
  Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4, attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per graduazione degli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal precedente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.

ex 0.7.3000.12