Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 60.
Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della norma di cui all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.